Art. 6.

(Compartecipazione alle spese).

      1. La compartecipazione alle spese per i servizi erogati può essere richiesta solamente in base al reddito della persona affetta da disabilità intellettiva e relazionale, escludendo dal relativo computo le provvidenze economiche cui ha diritto per la sua condizione. In ogni caso tale prelievo deve essere commisurato con le ore della giornata coperte dal servizio rispetto a quelle coperte dalla famiglia.